Le forze armate italiane (generalmente abbreviato FF.AA.) sono l'insieme delle componenti militari della Repubblica Italiana.
Nate dopo l'unità d'Italia hanno visto numerosi cambiamenti durante la loro storia. Con l'avvento del XXI secolo l'Arma dei Carabinieri, che prima era Arma dell'Esercito Italiano, è divenuta dal 2000 forza armata autonoma; l'emanazione poi della legge 23 agosto 2004, n. 226 ha determinato la sospensione alle chiamate del servizio militare in Italia a partire dal 2005, accanto ad un processo di riforma generale accompagnato da una progressiva riduzione di effettivi.
Dal 2021, dalle classiche operazioni militari nei tradizionali tre domini (terra, mare, cielo), si sono aggiunte le componenti operative dello spazio extra-atmosferico e di quello cibernetico.
Nel marzo 1923 si giunse all'istituzione di una terza forza armata, la Regia Aeronautica: ad essa vennero affidate tutte le forze aeree militari del Regno e delle colonie, sia del Regio Esercito che della Regia Marina. Con Regio Decreto del 4 agosto 1924 la M.V.S.N., che fino ad allora aveva compiti di gendarmeria, entrò a far parte delle Forze armate dello Stato, per cui le Camicie Nere prestavano giuramento al re e non più al Partito fascista, e la Milizia divenne la quarta forza armata italiana. Fu sciolta nell'agosto 1943.
A partire dagli anni 2000 le forze italiane sono stato oggetto di varie riforme; nell'anno 2000 l'Arma dei Carabinieri ha assunto il rango di "forza armata" autonoma, mantenendo pressoché inalterati struttura, compiti e la duplice dipendenza dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'interno.[8][9] Tra le altre riforme più importanti sono da ricordare la legge 23 agosto 2004, n. 226 che ha provveduto alla sospensione, in tempo di pace, delle chiamate di leva al servizio militare, il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che ha raccolto la disciplina normativa principale delle forze armate e il d.lgs 29 maggio 2017, n. 94 che riordinò i ruoli e le carriere del personale.
In età contemporanea le forze armate della Repubblica Italiana operano sia nel territorio nazionale che in altri Stati del mondo, in quest'ultimo caso sotto egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della NATO (di cui l'Italia fa parte dal 1949), dell'Unione europea, o nell'ambito di missioni militari multinazionali di pace, congiuntamente o meno assieme ad altre forze armate straniere.
Classificazione
Forze armate
Sono attualmente costituite da tre forze armate e un'arma con rango di forza armata:
Guardia di Finanza - componente terrestre e navale, con competenza generale in materia economica e finanziaria, avente funzioni di gendarmeria ed esclusivi di sicurezza in mare, e funzioni speciali di polizia militare all'interno del corpo; anch’essa è integrata nella difesa del territorio nazionale.
L'inserimento, inoltre, di varianti organizzative tipiche delle grandi aziende civili, infatti, hanno reso quella delle forze armate una struttura organizzativa cosiddetta line and staff, in cui, accanto ai tipici e storici rapporti di dipendenza gerarchica (line), verticali, che si traducono essenzialmente nella natura dell'ordine militare, si sono progressivamente inserite nuove e moderne modalità organizzative "di staff", che affiancano i responsabili delle varie entità organizzative (i "comandanti") come organismi di elaborazione delle informazioni e di consulenza tecnica specifica, con l'applicazione dei moderni principi di processo decisionale.[senza fonte]
Ministro della difesa (massimo organo gerarchico e disciplinare, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa);
Capo di stato maggiore della difesa (più alta autorità militare delle Forze armate e responsabile dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa);
«[...] ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [...].[11]»
In tale ruolo, derivante dalla sua caratterizzazione come "Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale", egli presiede il Consiglio supremo di difesa, organo di indirizzo generale per la difesa dello Stato, e si avvale di appositi consiglieri militari per le questioni inerenti alle forze armate.[12]
L'indirizzo tecnico-politico delle forze armate viene, però, dal Ministro della Difesa che "è preposto all'amministrazione militare e civile della Difesa", di cui è il "massimo organo gerarchico e disciplinare".[13]
Dal Ministero della difesa, guidato dal ministro della difesa, dipende l'ufficio di gabinetto, due sottosegretari, due uffici centrali, il Capo di stato maggiore della difesa che rappresenta il vertice dell'organizzazione tecnico-operativa e, sulla base delle direttive impartite dal ministro, pianifica, predispone ed impiega le forze armate nel loro complesso; ed il Segretario generale della difesa che è anche Direttore nazionale degli armamenti (al vertice dell'organizzazione tecnico-amministrativa).[14]
Un Capo di stato maggiore è al vertice di ogni forza armata, che a sua volta si articola in ulteriori "elementi" diversamente denominati aventi ciascuno proprie finalità e struttura ordinativa, raggruppati talora in organi centrali e di vertice, organi territoriali, organi scolastici, di istruzione, addestramento e di formazione, organi operativi e organi logistici con compiti tecnici, giuridici, amministrativi, di sostegno e sperimentazione. Un "comitato dei capi di stato maggiore" è organo di consulenza del capo di stato maggiore della difesa, che lo presiede.
Dal punto di vista operativo, le attività sono poste in capo a vari comandi, al vertice dei quali vi è lo Stato maggiore della difesa e i suoi comandi operativi interforze.
Il coordinamento e la supervisione sulla logistica e relative attività spettano invece ai comandi logistici, uno per l'Esercito, uno per la Marina e uno per l'Aeronautica.
Nata nel 1923 come Regia Aeronautica, l'Aeronautica Militare è la terza forza armata dello Stato (in ordine di anzianità di costituzione, e la più giovane come fondazione), con un organico di 41.000 effettivi nel 2019[17]. Ad essa sono devolute le operazioni di difesa aerea del territorio e degli interessi nazionali, nonché quelle di trasporto aereo.
L'Aeronautica Militare ha in dotazione anche diversi velivoli non pilotati UAV per la ricognizione delle aree di operazioni ed è responsabile anche del soccorso aereo.
Ad essa è devoluto, inoltre, il compito di pattugliamento delle coste tramite il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera. La sua flotta è composta da circa 75 unità principali più altre 11 navi scuola, 1 nave oceanografica, 7 navi cisterna, 2 navi per esperienze e tecnologiche, 3 navi idrografiche e oceanografiche, 5 navi servizio fari, 1 nave salvataggio, 6 navi costiere da trasporto e 32 rimorchiatori.
Nata nel 1814 come Corpo dei Reali Carabinieri e divenuta Arma nel 1861, l'Arma dei Carabinieri è la quarta forza armata dello Stato per data di creazione (2000) ma la prima per numero di personale (109.576 nel 2019[17]), che in gran parte svolge però funzioni di polizia (previste per legge 118.000 unità).[18] Corpo con funzioni di gendarmeria, ha fatto parte dell'Esercito italiano, come Arma, sino al 2000, quando il decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 297 l'ha elevata al rango di forza armata. Secondo tale decreto "concorre alla difesa integrata del territorio nazionale. Il concorso è definito, in accordo con il comandante generale dell'Arma, dai capi di stato maggiore di forza armata, responsabili dell'approntamento e dell'impiego dei rispettivi dispositivi di difesa" (art.5).
A compiti esclusivamente militari sono dedicati circa 5.000 carabinieri (dati 2002), anche se all'assolvimento di tali compiti concorre l'intera organizzazione territoriale.[20] All'interno di essa è presente anche un'unità facente parte del novero delle forze speciali italiane: il Gruppo Intervento Speciale (G.I.S.).
Dal 2021, per agevolare il comando nelle operazioni nei 5 domini (terra, mare, cielo, spazio e cibernetico) sono state affidate ulteriori funzioni al COVI, nei settori spazio e cibernetico.
Comando operazioni spaziali - organismo interforze delle forze armate italiane, per il coordinamento della strategia nazionale dello spazio
Comando per le operazioni in rete - organismo operativo interforze delle forze armate italiane, che si occupa di difendere lo spazio cibernetico italiano
Nell'ambito della forze armate sono stati nel tempo designati alcune unità per condurre operazioni speciali, coordinati dal Comando interforze operazioni forze speciali (CO.F.S.).
Vi inoltre sono corpi militari ausiliari, per l'assolvimento di compiti di emergenza in tempo di pace e di guerra.
Composti da personale volontario, in posizione di riserva, hanno principalmente funzioni di sanità militare.
Il Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana
Il Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana è un corpo militare speciale volontario ausiliario delle forze armate italiane. È entrato ufficialmente nel novero delle forze armate con la concessione della bandiera di guerra avvenuta con legge 25 giugno 1985 n. 342.
È costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza.[21] Complessivamente si tratta di circa 19.000 in riserva e 300 in servizio attivo.
In virtù delle convenzioni di Diritto internazionale umanitario e in forza delle leggi vigenti in Italia, il Corpo Militare volontario può essere impiegato sia in tempo di pace che in tempo di guerra.
In tempo di guerra o comunque in caso di conflitto armato il Corpo militare della CRI:
provvede allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati;
svolge i compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi con l'attività di difesa civile;
gestisce le incombenze connesse con la ricerca e l'assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi, dei profughi, dei deportati e dei rifugiati.
In tempo di pace il Corpo Militare della CRI è tenuto ad attendere, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali, dei mezzi e delle strutture di pertinenza, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza (artt. 10 e 11 del DPR 31 luglio 1980 n. 613).
È affiancato dal Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.
Dalla fine della seconda guerra mondiale il corpo militare si è dedicato essenzialmente all'assistenza delle popolazioni colpite da catastrofi naturali e calamità, sia in Italia che in nord Africa. Dal 1991 il Corpo militare dello SMOM partecipa alle attività di polizia internazionale nei territori della ex Jugoslavia, successivamente è entrato ufficialmente nel novero dei corpi armati dello Stato con la concessione della bandiera di guerra avvenuta durante il governo D'Alema I con la legge 2 agosto 1999 n. 27.
A partire dal 2004, alcuni ufficiali medici del Corpo sono stati integrati nelle strutture sanitarie, al seguito dell'esercito italiano, presenti nei Balcani per lo svolgimento di varie operazioni umanitarie e di assistenza.
L'Ordinariato militare italiano è una circoscrizione personale della Chiesa cattolica con caratteristiche peculiari. È guidato da un arcivescovo ordinario militare per l'Italia. Appartengono all'O.M.I.: i fedeli militari; i civili al servizio delle forze armate, le loro famiglie (coniuge e figli anche maggiorenni se conviventi); i parenti e le persone di servizio conviventi; gli allievi delle Scuole e delle accademie militari, i degenti, gli addetti ad ospedali militari, le case per anziani e simili; tutti i fedeli che svolgono stabilmente compiti loro affidati dall'Ordinario militare o con il suo consenso.
Il clero dell'Ordinariato militare italiano è quindi arruolato nelle forze armate e i sacerdoti sono equiparati agli ufficiali. Per meglio prestare il proprio servizio, l'Ordinariato italiano è suddiviso in sedici zone pastorali geografiche.
A partire dall'unità d'Italia e sino a tutto il XX secolo, la fonte principale dell'arruolamento avveniva con l'operatività coattiva del servizio militare di leva in Italia, sulla base di quanto disposto dall'art. 52 della costituzione della Repubblica Italiana[22] sebbene fosse previsto anche l'arruolamento volontario. Il servizio militare femminile, esclusivamente su base volontaria, è stato introdotto con la legge delega 20 ottobre 1999, n. 380, attuata poi nel 2000.
Con la legge 23 agosto 2004, n. 226 - che ha determinato la sospensione alle chiamate al servizio militare di leva in tempo di pace - le forze armate venivano ad essere costituite quando non in guerra soltanto da personale volontario.
Il personale è suddiviso su quattro categorie principali:
categoria dei militari di truppa: comprende i militari di leva, gli allievi, il ruolo dei volontari in ferma iniziale (VFI) e il ruolo dei volontari in ferma prefissata triennale (VFT) nonché i ruoli ad esaurimento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e quello dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4);
Il reclutamento può essere obbligatorio tramite la leva militare oppure volontario; nel primo caso a chiamata diretta, nel secondo attraverso concorso pubblico. I requisiti per il reclutamento volontario sono previsti dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
La norma del 2004 ha istituito la figura dei volontari in ferma prefissata, con ferma limitata nel tempo (alla stregua degli ufficiali in ferma prefissata e degli ufficiali di complemento). Per diventare volontari in servizio permanente (VSP) è necessario aver prestato cinque anni di servizio; ossia aver sostenuto almeno una ferma come volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) e, successivamente, una come volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4). Tale sistema di ferma sarà sostituito gradualmente, così come previsto dalla legge 5 agosto 2022 n.119, da due ferme triennali successive prima come volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) e dopo come volontario in ferma prefissata triennale (VFT).
L'accesso alla categoria dei sottufficiali è possibile tramite concorso pubblico direttamente per il grado di maresciallo, previo corso formativo presso la Scuola sottufficiali dell'Esercito, oppure per concorso interno, sia per il grado di maresciallo (riservato ai VSP ed ai sergenti) che per il grado di sergente (riservato esclusivamente ai VSP).
L'accesso alla categoria degli ufficiali è possibile tramite concorso pubblico, previo corso formativo presso le accademie militari, oppure per concorso interno riservato a talune categorie.
È inoltre possibile partecipare ai concorsi a nomina diretta sia per ufficiali che per marescialli, riservato a giovani laureati in talune materie oggetto di specifici concorsi.
Tutti gli appartenenti alle forze armate italiane sono inoltre tenuti a prestare giuramento militare all'atto di assunzione del servizio.[24] Infine, il codice dell'ordinamento militare prevede - in alcuni casi - anche l'arruolamento diretto di civili, ma solo nei casi e ipotesi previste espressamente dalla legge e fermo restando i limiti d'età.
A parte la tradizionale gerarchia militare italiana, gli appartenenti alle forze armate possono essere utilizzati, per la sorveglianza di obiettivi istituzionali e di altri ritenuti sensibili, in tal caso sono posti a disposizione dei prefetti, da parte delle autorità militari.[25] Elementi delle forze armate possono poi, in determinate situazioni, trovarsi alle dipendenze di autorità diverse da quelle militari: così il personale dell'Arma dei Carabinieri talora può essere impiegato in attività alle dipendenze dell'autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla magistratura (in particolare delle procure della Repubblica),[26] ovvero dei titolari di ambasciata italiana all'estero. Oppure, il personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera quando opera alle dipendenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle funzioni amministrative attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo.
Altra situazione è quella nella quale si trovano i militari quando impiegati in ruolo di ordine pubblico o pubblica sicurezza alle dipendenze di forze di polizia. In tal caso, limitatamente al periodo ed alle condizioni di impiego, i militari, che devono essere sempre affiancati da appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza o alla Polizia di Stato, assumono anche la funzione (che normalmente non ricoprono) di agente di pubblica sicurezza.
Lo stato giuridico di militare è riferito a fonti normative di vario livello che definiscono:
le modalità di arruolamento;
lo stato giuridico;
le procedure di impiego;
le modalità di avanzamento di carriera;
la cessazione dalla ferma, l'eventuale congedo e le altre cause di perdita dello stato di militare (come, ad esempio, nel caso di rimozione del grado).
Per quanto concerne lo stato giuridico, il concetto di "posizione di stato" definisce la situazione di servizio in cui il militare si trova.
In particolare, il militare è inquadrato in una delle seguenti categorie di stato giuridico e in una delle sotto inquadrate posizioni di stato giuridico:
militari in servizio permanente: servizio permanente effettivo, servizio permanente a disposizione, sospensione dall'impiego, aspettativa;
militari in servizio temporaneo: servizio attivo alle armi, sospensione dal servizio;
militari in congedo: ausiliaria, complemento, congedo illimitato, riserva, riserva di complemento, congedo assoluto
I soggetti nella categoria dei militari in servizio permanente e in servizio temporaneo possiedono lo status di "militare" e sono soggetti ai codici penali militari ed al regolamento di disciplina mentre, il personale in congedo, sebbene non sia più tenuti agli obblighi del servizio attivo o soggetto ai codici penali, è comunque tenuto al rispetto di taluni aspetti della disciplina militare (come ad esempio l'obbligo di riservatezza) e, altresì, conservano il grado e dell'uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di legge o della forza armata di originaria appartenenza.[27]
Per tutto il personale in servizio, la legge pone alcuni limiti derivanti dallo status di militare; infatti, essi non possono unirsi in associazioni professionali di carattere sindacale diverse da quelle tra militari[28] e non hanno diritto di sciopero;[29] inoltre, la legge prevede alcune limitazioni alla loro libertà di espressione, di associazione e di movimento. Tra i loro doveri, essi sono tenuti a prestare giuramento militare di fedeltà alla Repubblica Italiana, impegnandosi a osservarne le leggi e a difendere la costituzione della Repubblica Italiana.[30] Tutti i militari, con meno di dodici mesi di servizio e se non diversamente autorizzati, sono tenuti a trascorrere la notte presso la località della sede di servizio.[31]
Al personale militare può esser inoltre imposto di sottoporsi a somministrazione vaccinale per esigenze di profilassi[32] per esigenze nazionali o per l'impiego in operazioni all'estero; infine, in tema di rappresentanza, vigono particolari disposizioni, relative all'istituto della rappresentanza militare (istituto in via di soppressione e sostituito dalle associazioni sindacali (legge 28 aprile 2022 n.46).
L'avanzamento di carriera, nell'ambito del proprio ruolo, avviene diversamente a seconda del ruolo e del grado, e può essere ad anzianità o a scelta (con valutazione e a numero chiuso), previa valutazione di idoneità da parte di apposite commissioni.
Il transito da un ruolo/categoria inferiore ad un ruolo/categoria superiore avviene per concorso interno.
I concorsi per l'accesso ai gradi iniziali di taluni ruoli e categorie delle Forze Armate sono aperti ai cittadini italiani per concorso pubblico[33]
Ai sensi del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica)[34] - convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125 - è possibile attribuire, agli appartenenti alle forze armate italiane impegnati in operazioni di tutela dell'ordine pubblico e contrasto alla microcriminalità[35], la qualifica di agente di pubblica sicurezza con l'attribuzione delle facoltà di cui all'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (legge Reale).[36]
Mobilità
Il personale appartenente ai ruoli delle forze armate può essere trasferito "d'autorità" (ovverosia d'ufficio) oppure "a domanda". Quanto alla prima ipotesi, al personale trasferito spetta l'indennità di missione e gli importi accessori (indennità di prima sistemazione e rimborsi spese) già previsti in favore dei magistrati ordinari trasferiti ad altro ufficio,[37] ma per la cui fruizione sono necessari:[38]
la natura autoritaria di tale provvedimento, disposto dall'amministrazione (e non su domanda dell'interessato);
il fatto che non siano trascorsi quattro anni di permanenza nella sede da cui si viene trasferiti.[39]
Infine, al personale trasferito "d'autorità" spetta apposita indennità solo se sussista il requisito generale della distanza minima, non inferiore ai 10 km tra la sede di provenienza e quella di destinazione.[40]
Quanto alla seconda ipotesi lo Stato maggiore dell'Esercito, con circolare del 16/3/2004 n. 1940/07/PIC-100, (che sostituisce le precedenti) ha disciplinato le istanze di avvicendamento reciproco, mediante trasferimenti a domanda, con altra unità di personale; l'istituto si applica però esclusivamente appartenente al ruolo degli Volontari in servizio permanente ed abbia maturato almeno 2 anni di servizio presso l'ente nel quale sia impiegato.[41] Infine, il personale militare che perda i requisiti richiesti dalla legge può essere ricollocato nei ruoli civili del Ministero della difesa.[42]
Il segno distintivo che caratterizza in modo univoco il personale militare italiano, anche ai fini dell'applicazione del diritto internazionale umanitario, è la stella a cinque punte, che viene indossata su tutti gli indumenti di ordinanza[43]; tale segno distintivo è applicato anche sulla prua delle navi militari. Il militare mantiene il grado conseguito durante il servizio effettivo per tutta la vita. Nel caso in cui, però, si trovi in posizione di quiescenza o ausiliaria, il militare è tenuto a specificarlo quando si presenti utilizzando il grado.[44] Ecco una tabella riassuntiva e comparativa dei gradi militari:
Scala gerarchica dei gradi delle forze armate italiane
Nel Documento programmatico difesa 2014-2016[49], come da prassi consolidata del Ministero della difesa, si pone attenzione nel separare le principali tipologie di spesa. Quelle a funzioni puramente militari, sono accomunate sotto la voce "Funzione difesa". Quelle dell'Arma dei Carabinieri sotto la voce "Funzione sicurezza del territorio". Le restanti voci sotto "Funzioni esterne" (a titolo di esempio il rifornimento idrico delle isole).
La tabella sottostante riporta in milioni di euro i dati delle leggi di bilancio relative. Non sono comprese le spese straordinarie per le missioni, e soprattutto i contributi (non irrilevanti) del Ministero dello sviluppo a programmi di sviluppo italiani di tipo militare.
Tipologia
2009
2014
2015
2016
Funzione Difesa
14.339
14.076
13.186
13.360
Funzione Sicurezza Territorio
5.592
5.687
5.649
6.090
Funzioni Esterne
116
99
97
117
Pensioni provvisorie Ausiliaria
?
449
483
413
Totale Ministero
?
20.312
19.371
19.961
Il dato delle pensioni provvisorie per l'anno 2009 non è riportato, ma per il 2012 assommavano a 356: in due anni sono quindi aumentate del 26%.
Un altro dato che viene enfatizzato è la suddivisione della Funzione difesa nei tre aspetti principali, come consuetudine nei bilanci militari internazionali.
Suddivisione Funzione Difesa
2009
2014
2015
2016
Personale
9.566
9.511
9.663
9.907
% su funzione Difesa
66%
68%
72%
74%
Esercizio
1.888
1.344
1.149
1.257
% su funzione Difesa
13%
10%
8%
9%
Investimento
2.885
3.220
2.372
2.176
% su funzione Difesa
20%
23%
18%
16%
Il Documento programmatico difesa 2014-2016 afferma inoltre che:
«La suddivisione delle spese del settore Personale, di Esercizio e Investimento, è ancora lontana dalla ripartizione rispettivamente del 50%, 25% e 25%, ritenuta ottimale per assicurare un bilanciato sostegno dei vari settori di spesa.[49]»
Operazioni
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Dal 1952 ad oggi sono più di 100 i militari italiani caduti in missione di pace, nell'adempimento del loro dovere durante operazioni che si svolgevano fuori dai confini nazionali. Al 2010, le forze armate italiane partecipavano a 30 missioni che si svolgono in 20 paesi del mondo situati in quattro continenti.[58] sempre secondo i dati relativi allo stesso anno, i militari italiani impegnati nelle missioni all'estero ammontavano a 7.811 unità.[58]
tre unità navali della Guardia di Finanza cedute in proprietà alla Libia
Dati sugli organici
Dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, a partire dagli anni '90 si è avviato un processo di ridimensionamento e di riqualificazione del personale militare. Le tre armi (escludendo quindi l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza) ammontavano complessivamente a circa 350.000 unità nel 1990.[126] Agli inizi degli anni 2000 si è quindi passati per le 3 forze armate a un organico di circa 250.000 unità.[126] con un modello misto volontari/leva. Il Libro Bianco della Difesa 2002 ha ridotto ulteriormente il personale prevedendo il passaggio ad un modello di soli volontari/professionisti per un totale delle 3 forze armate previsto di 190.000 unità. La riforma promossa nel 2012 da Giampaolo Di Paola - ministro della difesa durante il governo Monti - ha previsto un'ulteriore diminuzione del personale militare delle 3 forze armate a 150.000 unità.[127] Tuttavia nel 2014 la situazione reale vede circa 53.000 marescialli su un totale di circa 174.000 unità (anche se il citato Libro Bianco poneva il 2020 come traguardo in cui riordinare la categoria).[49] Ecco una tabella riassuntiva del personale in servizio al 2014 (escludendo allievi delle scuole militari):
Categoria
Libro Bianco 2002
Consistenza reale 2014
Differenza %
Ufficiali
22.250
22.554
+ 1%
Ruolo marescialli
25.000
52.756
+ 111%
Ruolo sergenti
38.500
17.268
- 45%
Graduati e Truppa
104.000
81.465
- 22%
Totale
190.000
174.043
- 9%
Sempre per quel che riguarda il 2014[49][128] la situazione reale (non a pianta organica) del personale militare, diviso per arma per un totale delle 3 forze armate, ammonta a circa 174.000 unità (circa 337.000 sommando anche Carabinieri e Guardia di Finanza). Nello specifico:
Categoria
Esercito
Marina
Aeronautica
Carabinieri
Guardia di Finanza
Totale
Ufficiali
12.179
4.543
5.832
3.765
2.852
29.171
Ruolo marescialli
16.711
12.722
23.323
27.748
22.516
103.020
Ruolo sergenti
7.758
4.276
5.234
13.737
9.116
40.121
Graduati e Truppa
64.348
9.954
7.163
58.237
24.851
164.553
Allievi Scuole
798
494
565
406
?
2.263
Totale
101.794
31.989
42.117
103.893
59.335
339.128
Decorazioni e onorificenze
La Repubblica Italiana ha diverse onorificenze e decorazioni, divise a loro volta in varie classi o gradi[129]. Quelle più importanti per le forze armate italiane sono le decorazioni al Valor militare, che includono la Medaglia d'oro al valor militare (massimo riconoscimento finora ottenuto da 2.136 persone[130]), d'argento, di bronzo e la Croce di guerra al valor militare[131]. Per operazioni militari, anche in tempo di pace, a unità delle forze armate nazionali o a singoli militari può essere conferito l'Ordine militare d'Italia.
Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, si tiene tradizionalmente una parata militare a Roma, nel corso della quale reparti delle diverse forze armate sfilano, lungo via dei Fori Imperiali, alla presenza del Presidente della Repubblica.
A Roma, presso l'Altare della Patria, si trova la tomba del Milite Ignoto, tomba simbolica per tutti i caduti delle forze armate, soggetta a sorveglianza perenne. La tomba conserva i resti di un caduto della Grande Guerra.
^"Vecciarelli nuovo Capo di Stato Maggiore della difesa. E Rosso dell'Aeronautica" - "Aeronautica & Difesa" N. 386 - 12/2018 pag. 24
^"Il Generale Vecciarelli nuovo Capo di SMD ed il Generale Rosso nuovo Capo di SMA" - "Rivista italiana difesa" N. 12 - 12/2018 pag. 7
^Il cui ordinamento è stato stabilito con la legge 9 maggio 1940, n. 368, riferita al vecchio Regio Esercito. Vedasi Regio Esercito - Le Specialità, su regioesercito.it. URL consultato il 9 febbraio 2011.
^La legge fondamentale sul cui ordinamento è quella dell'8 luglio 1926, n. 1178. Vedi Legge 8 luglio 1926, n. 1178, su infoleges.it. URL consultato il 9 febbraio 2011. (cliccare sui vari articoli per scorrere la legge)
^Il cui ordinamento è regolato dal R.D.L. 22 febbraio 1937, n. 220. Vedi Le Radici Storiche, su aeronautica.difesa.it. URL consultato il 9 febbraio 2011. (con successive modifiche)
^Carabiniere, su sapere.it. URL consultato il 9 febbraio 2011.
^Già la legge n. 121 del 1º aprile 1981 (nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) con l'art. 16 ebbe a definire l'Arma dei Carabinieri "forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza". Vedasi Legge n.121 1 aprile 1981. Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, su uilps.org. URL consultato il 9 febbraio 2011 (archiviato dall'url originale il 17 novembre 2011).
^La Storia > 1861 - 1914, su esercito.difesa.it. URL consultato il 7 ottobre 2010 (archiviato dall'url originale il 29 settembre 2010).
^abcdDocumento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2019-21
^Reclutamento, su carabinieri.it. URL consultato il 1º gennaio 2014.
^Incarico che pure esiste nell'organizzazione dell'Arma, ma che configura solo i capi di stato maggiore) del Comando Generale e delle grandi unità in cui è articolata l'istituzione
^Libro Bianco 2002, su Ministero della Difesa. URL consultato il 1º gennaio 2014.
^Regio decreto 13 dicembre 1871, n. 571: "Tutte le persone soggette alla giurisdizione militare, a mente dell'articolo 323 del Codice penale militare per l'esercito, e dell'art. 362 di quello per la Regia Marina, porteranno, come segno caratteristico della divisa militare, comune all'Esercito ed all'Armata, le stellette a cinque punte sul bavero dell'abito della rispettiva divisa". Il termine "Armata" indicava allora la Marina Militare. Vedi Le stellette militari, su infinito.it. URL consultato il 9 febbraio 2011.
^Tale aspetto assume particolare rilevanza per tutti gli "ex" militari che svolgono attività professionale nei media (opinionisti, meteorologi, ecc.) dopo il termine del servizio effettivo, che, nella maggior parte dei casi, omettono di specificare la loro posizione di Stato