Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana

Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana
Sala del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi.
SiglaCdM
StatoItalia (bandiera) Italia
TipoEsecutivo
Istituito1948[1]
PresidenteGiorgia Meloni
Numero di membriVariabile; attualmente 25
SedePalazzo Chigi
IndirizzoPiazza Colonna, 370 - Roma
Sito webwww.governo.it

Il Consiglio dei ministri è il principale organo collegiale esecutivo del Governo della Repubblica Italiana; è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il capo del governo, e dai ministri.

Origine storica

Palazzo Chigi a Roma, sede del Consiglio dei ministri

L'origine del Consiglio dei ministri italiano risale al 1848, anno di emanazione dello Statuto Albertino nell'ordinamento del Regno di Sardegna. In realtà la lettera di questa carta costituzionale, che sarebbe in seguito diventata la Costituzione del Regno d'Italia, non prevedeva la riunione collegiale dei singoli ministri, ma semplicemente l'esistenza di questi ultimi come capi di dicastero, responsabili del loro operato. Il Consiglio dei ministri si formò quindi dapprima in modo consuetudinario, data la necessità di incontro e di progettazione politica del Governo; allo stesso modo la figura del presidente del Consiglio emerse dall'esigenza di coordinare l'attività di tutti i ministri.

Nell'ordinamento repubblicano vigente in Italia dal 1948, invece, sia il Consiglio dei ministri sia il Presidente del consiglio sono sanciti e normati dalla Costituzione e dalle leggi.

Formazione

Nomina

In base alla Costituzione, il Consiglio dei ministri si compone:

Tutti i componenti del Consiglio dei ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del presidente della Repubblica. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri partecipa alle sedute del Consiglio, con funzione di segretario.

Il giuramento

Controfirmati i decreti di nomina, prima di assumere le funzioni, il presidente del Consiglio e i ministri devono prestare giuramento davanti al capo dello Stato, secondo la formula rituale indicata dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 400/1988. Il giuramento rappresenta l'espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo generale su tutti i cittadini e, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all'art. 54 della Costituzione).

Revoca

La costituzione prevede la revoca della fiducia al Governo all'articolo 94; non è invece esplicitamente normata la revoca di singoli ministri. La prassi prevede la possibilità di una mozione di sfiducia individuale nei confronti del singolo ministro da parte del Parlamento. Il primo - e finora unico - caso di dimissioni a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia risale al 1995 e interessò Filippo Mancuso, ministro di grazia e giustizia nel governo Dini.[2] Viceversa, nella pratica si sono verificati diversi casi di ministri dimessisi prima che la mozione di sfiducia contro di loro venisse discussa in Parlamento.

Funzionamento

Attualmente il Consiglio dei ministri è disciplinato dalla Costituzione (articoli 92 e seguenti) e dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 ("Disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri").

Rapporti con gli altri organi costituzionali

Il Consiglio dei ministri, in una forma di governo parlamentare quale quello italiano, è il principale detentore del potere esecutivo, cioè il potere di rendere concreto un determinato indirizzo politico.

  • Nei confronti del Parlamento, cruciale è il rapporto di fiducia che si instaura tra i due organi. Affinché il CdM e il suo presidente siano legittimati a operare, è necessario il sostegno politico di entrambi i rami del Parlamento. È nel rapporto di fiducia parlamentare il fulcro di una forma di governo parlamentare, perché il Governo in tal modo si "responsabilizza" nei confronti delle Camere.
  • Il presidente della Repubblica ha il potere di nomina del presidente del Consiglio e dei suoi ministri.
  • La magistratura ordinaria è organizzata dal punto di vista amministrativo-strutturale dal Ministero della giustizia. Rimane fermo e necessario il carattere di indipendenza che gli organi giudiziari devono avere nei confronti degli altri organi dello stato, reso in modo palese dall'istituzione del Consiglio superiore della magistratura, che ha sottratto all'esecutivo qualunque potere effettivo su nomina, trasferimento, promozioni e sanzioni disciplinari dei magistrati ordinari.

I membri del CdM, anche se cessati dalla loro carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione di una delle Camere (art. 96 Costituzione).

Poteri

Essendo l'organo principale del potere esecutivo, il CdM ha come principale scopo l'attuazione di una determinata politica nazionale. Gli strumenti previsti dalla Costituzione con i quali questa viene portata avanti sono:

  • L'iniziativa legislativa

Il CdM ha il potere di presentare disegni di legge alle due Camere del Parlamento.

  • Il potere di decretazione

Il CdM può adottare due diversi tipi di decreti con forza di legge (cioè con un valore gerarchico normativo pariordinato alla legge): il decreto legge (in caso di urgenza) e il decreto legislativo (in caso di delega espressa ricevuta dal Parlamento). Un ampio utilizzo della decretazione fa traslare il potere legislativo dal Parlamento al CdM.

  • Il potere regolamentare

I ministri possono essere intesi in due modi diversi e coesistenti. Essi sono politicamente le figure supreme del potere esecutivo appoggiate dalla maggioranza parlamentare, ma sono anche i capi dell'amministrazione dello Stato, di quell'attività, cioè, che concretamente dà attuazione a un indirizzo politico. Come amministrazione il CdM e i singoli ministri possono emanare dei regolamenti, che sono atti normativi di rango secondario (disciplinati dalla legge n. 400 del 1988). Ciò vuol dire che i regolamenti contrastanti con un atto avente forza di legge (legge ordinaria, decreto legge, decreto legislativo) sono illegittimi e quindi possono essere disapplicati dal giudice ordinario e annullati dal giudice amministrativo.

Compiti del presidente e dei ministri

  • Il presidente dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
  • I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Componenti attuali

Lo stesso argomento in dettaglio: Governo Meloni.
Presidenza del Consiglio
Membro Titolare Simbolo Dal
Giorgia Meloni Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2022
Alfredo Mantovano Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio - Segretario del Collegio 22 ottobre 2022
Ministri con portafoglio
Membro Titolare Simbolo Dal
Antonio Tajani Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 ottobre 2022
Matteo Piantedosi Ministro dell'interno 22 ottobre 2022
Carlo Nordio Ministro della giustizia
22 ottobre 2022
Guido Crosetto Ministro della difesa 22 ottobre 2022
Giancarlo Giorgetti Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2022
Adolfo Urso Ministro delle imprese e del made in Italy 22 ottobre 2022
Francesco Lollobrigida Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 ottobre 2022
Gilberto Pichetto Fratin Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 ottobre 2022
Matteo Salvini Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 ottobre 2022
Marina Elvira Calderone Ministra del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2022
Giuseppe Valditara Ministro dell'istruzione e del merito 22 ottobre 2022
Anna Maria Bernini Ministra dell'università e della ricerca 22 ottobre 2022
Alessandro Giuli Ministro della cultura 6 settembre 2024
Orazio Schillaci Ministro della salute 22 ottobre 2022
Daniela Santanchè Ministra del turismo 22 ottobre 2022
Dipartimenti della Presidenza del Consiglio - Ministri senza portafoglio
Membro Titolare Simbolo Dal
Luca Ciriani Ministro per i rapporti con il Parlamento 22 ottobre 2022
Paolo Zangrillo Ministro per la pubblica amministrazione 22 ottobre 2022
Roberto Calderoli Ministro per gli affari regionali e le autonomie 22 ottobre 2022
Nello Musumeci Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 22 ottobre 2022
Raffaele Fitto Ministro per gli affari europei, il Sud e le politiche di coesione e il PNRR 22 ottobre 2022
Andrea Abodi Ministro per lo sport e i giovani 22 ottobre 2022
Eugenia Maria Roccella Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità 22 ottobre 2022
Alessandra Locatelli Ministra per le disabilità 22 ottobre 2022
Maria Elisabetta Alberti Casellati Ministra per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa 22 ottobre 2022

Eventuali componenti aggiuntivi

I presidenti delle regioni a statuto speciale hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri in cui si trattano questioni riguardanti interessi propri delle rispettive regioni. Mentre i presidenti di Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige hanno solo voto consultivo, al Presidente della Regione Siciliana è riconosciuto diritto di voto deliberativo e rango di ministro[3].

Presidenti delle Regioni a statuto Speciale
Membro Titolare Simbolo Dal
Renato Schifani Presidente della Regione Siciliana 13 ottobre 2022
Alessandra Todde Presidente della Sardegna 26 marzo 2024
Renzo Testolin Presidente della Valle d'Aosta 2 marzo 2023
Massimiliano Fedriga Presidente del Friuli-Venezia Giulia 3 maggio 2018
Arno Kompatscher Presidente del Trentino-Alto Adige 13 marzo 2024

Elenco cronologico dei governi italiani

Note

  1. ^ Nella forma giuridica attuale
  2. ^ Ministri del governo: nomina e revoca, la prassi in Italia, su blog.openpolis.it, 4 aprile 2016.
  3. ^ Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, n. 35, su camera.it.

Bibliografia

  • Paolo Caretti e Ugo De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, Giappichelli Editore, 1996, ISBN 88-348-6210-4.

Voci correlate

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