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Elenco delle piante officinali spontanee soggette alle disposizioni della legge 6 gennaio 1931 n. 99., indicato con il regio decreto n. 772, 26 maggio 1932[1], oggi abrogato. Si tratta delle piante incluse nella farmacopea ufficiale e che quindi, teoricamente, le farmacie dovrebbero avere in assortimento. L'elenco è stato rimaneggiato molte volte dal 1932 a oggi, soprattutto per escluderne alcune voci, di volta in volta sostituite da farmaci più facilmente reperibili e conservabili. Molto diverso è l'assortimento reperibile nelle erboristerie che riflette gli usi popolari ed esclude rigorosamente le piante velenose che in questo elenco sono ben nove.