Il collegio elettorale di Savona è stato un collegio elettorale uninominale del Regno di Sardegna.
Fu istituito con il Regio editto del 17 marzo 1848; era identificato con il numero 171 e comprendeva il territori di Savona[1].
Con la riforma prevista dalla legge 3778 del 1859, del collegio, ora identificato col numero 144, fecero parte i territori di Savona e Noli[2].
Con l'unità d'Italia il territori divenne parte dell'omonimo collegiodel nuovo Regno[3].
Nel collegio si svolsero votazioni per le sette legislature del Regno di Sardegna[3].
Le votazioni si svolsero in 222 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dal decreto n. 680 del 17 marzo 1848, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 92). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 93) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 94).
Le votazioni si svolsero in 222 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti).
Il 17 febbraio 1849 l'onorevole Gioberti optò per il collegio di Torino III[3]. Il collegio fu riconvocato.
Le votazioni si svolsero in 204 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1848 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti).
L'onorevole Zunini si dimise l'8 marzo 1852[3]. Il collegio fu riconvocato.
I candidati Naselli-Feo e Giacomo Astengo avevano ottenuto al primo torno lo stesso numero di preferenze. Al ballottaggio ebbe accesso Naselli-Feo perché maggiore di età[3].
Il 1º maggio 1852 l'onorevole Carlevarino rassegnò le dimissioni che furono accettate[3]. Il collegio fu riconvocato.
Le votazioni si svolsero in 204 collegi uninominali a doppio turno dopo la modifica dei collegi della Sardegna nel 1856; venne applicata la normativa del 1848 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti).
"Non fu fatta proclamazione. Nella tornata del 12 gennaio 1853 il relatore di questa elezione ne proponeva l'annullamento, considerando come ineleggibile il dott. Assereto per essere questi medico delle carceri giudiziarie con un annuo assegnamento di lire 150. La Camera respingeva queste conclusioni e rinviava l’elezione all’ufficio perché esaminasse la regolarità delle operazioni sul cui merito non erasi ancora pronunziato. Il 14 gennaio 1858 il relatore proponeva un'inchiesta per appurare i seguenti fatti: abbandono dell’urna da parte dei membri dell’ufficio, pressione e coazione morale da parte del clero. La Camera invece annullò l'elezione."[3] Il collegio fu riconvocato.
Le votazioni si svolsero in 387 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale del 20 novembre 1859, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 92) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).