La rissa è una lite violenta tra più parti, generalmente rumorosa e volgare, con scambio di percosse fisiche, che talvolta può degenerare anche nell'uso delle armi.[1] In molti ordinamenti, la rissa è considerata un reato contro l'ordine pubblico.
Nel diritto
Australia
Nel Nuovo Galles del Sud, la sezione 93C del Crimes Act 1900 riporta che una persona sarà colpevole di rissa se ricorre a minacce di uso della violenza in modo illecito verso un altro individuo e il suo comportamento è tale da indurre una persona di carattere fermo presente sulla scena a temere per la sua personale sicurezza.[2] Un soggetto sarà colpevole di rissa solo se ricorre a minacce o l'uso diretto della violenza, o è al corrente che la sua condotta può essere violenta o minaccia apertamente l'uso della violenza.[3] La pena massima per un reato che viene meno a quanto riporta l'articolo 93C è di 10 anni di reclusione.[4]
Nel Queensland l'articolo 72 del Criminal Code of 1899 definisce la rissa come la partecipazione a una lotta che avviene in strada o un qualsiasi altro luogo a cui il pubblico ha accesso.[5] Questa definizione è tratta da quella del Criminal Code Bill of 1880, cl. 96. L'articolo 72 asserisce che «Compie un reato minore chiunque prenda parte ad una lotta in un luogo pubblico, o partecipi ad una lotta di natura tale da allarmare il pubblico in qualsiasi altro luogo al quale il pubblico abbia accesso. Pena massima: 1 anno di reclusione.»[6]
Nella Victoria, la rissa faceva parte dei reati del common law fino al 2017, anno in cui si decise di inserirla tra i reati nell'articolo 195H del Crimes Act 1958 (Vic). L'articolo riporta che la rissa è l'uso della violenza, o il ricorso di minacce di violenza, da parte di una persona in un modo che indurrebbe terrore a un soggetto sufficientemente risoluto. Tuttavia, una persona che commette questo comportamento può essere ritenuta colpevole di rissa solo se l'uso o la minaccia dell'uso della violenza viene percepito da entrambe le parti, o se la persona è sconsiderata qualora il comportamento comporta l'uso o la minaccia di violenza. Se giudicata colpevole, la pena massima che può essere inflitta per rissa è la reclusione per 5 anni; se al momento del reato la persona indossava un rivestimento del viso utilizzato principalmente per nascondere la loro identità o per proteggerli dagli effetti della folla sostanze di controllo, la detenzione arriva a 7 anni.[7]
In Italia la rissa è normata dall'art. 588 c.p.c. e commettono reato tutti i partecipanti che ne abbiano coscienza e volontà, con intento offensivo e difensivo. Non è necessario che si verifichino effettivamente lesioni alle persone (come invece era nel precedente Codice Zanardelli).[8]
Regno Unito
Dal 1987, in Inghilterra e Galles, la rissa non è più considerata un reato in materia di diritto comune.[9][10][11] Nonostante questo, la rissa viene condannata e definita dall'articolo 3 del Public Order Act 1986.[12]
La rissa è considerata un reato grave ai sensi del Criminal Justice (Northern Ireland) Order 2008, emanato nell'Irlanda del Nord.