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Galleggiante (nautica)

Un battello-draga in azione durante lavori di escavazione del porto di Fano.
Pontoni utilizzati come fermata per i vaporetti a Venezia

Per galleggiante si intende, ai sensi del Codice della navigazione[1], una costruzione galleggiante mobile, che sia adibita a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne, come ad esempio draghe, pontoni, bighe, chiatte. Pertanto non rientrano nell'ambito di tale definizione i galleggianti fissi come le boe di segnalazione, i fari galleggianti e i pontili galleggianti fissi, e neanche altri edifici galleggianti, quando sono saldamente assicurati alla riva: essi sono reputati beni immobili (art. 812 C.C.).

Appartenenti a categoria autonoma sono state considerate le piattaforme off-shore di estrazione o produzione di petrolio, di gas o altri prodotti del fondo marino, ove siano destinate a restare permanentemente o per un tempo rilevante in un determinato ambito acqueo.

Ai galleggianti si applica la medesima disciplina delle navi, contenuta nel codice della navigazione.

Note

Collegamenti esterni

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 43394 · LCCN (ENsh87004617 · J9U (ENHE987007541672105171
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