godimento dei diritti (parte II): divieto di discriminazione (art. 2), parità fra uomo e donna (art. 3), inderogabilità dei diritti del Patto (art. 4 e 5);
lavoro (parte III):
art. 6: diritto al lavoro come «possibilità di guadagnarsi la vita» (art. 6), obbligo per gli Stati di «elaborare politiche e tecniche atte a assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale e un pieno impiego produttivo», salvaguardando le libertà politiche e economiche degli individui;
art. 7:
diritto a un'equa retribuzione con «eguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzioni di alcun genere» e «un'esistenza decorosa per essi [i lavoratori, ndr] e le loro famiglie»;
diritto alla salute, all'igiene e sicurezza;
avanzamento di categoria in base alla sola anzianità e attitudini personali;
«riposo, svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi».
libertà sindacali (art. 8): diritto di sciopero, d'iscrizione a un sindacato, diritto dei sindacati a unirsi in confederazioni;
diritto alla sicurezza sociale (art. 9, affermato per la prima volta);
protezione della famiglia, congedo retribuito per lavoratrici prima e dopo il parto, lavoro minorile (art. 10) e limite di età;
art. 11: «diritto alla libertà dalla fame», «a un livello di vita adeguato per sé e la propria famiglia che includa l'alimentazione, un alloggio e un vestiario adeguati», diritto al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita.
^ab«Il diritto dei popoli all'autodeterminazione (à disposer d’euxmêmes) comprende inoltre un diritto di sovranità permanente sulle proprie ricchezze e sulle proprie risorse naturali». Secondo la dottrina, «i diritti che altri Stati possono rivendicare non potranno in alcun caso giustificare che un popolo sia privato dei suoi propri mezzi di sussistenza» (Jimenez de Arechaga, 1978, International law in the past third of a century, in: Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye, den Haag, 159, 307).