Congresso di Stato

Congresso di Stato
StatoSan Marino (bandiera) San Marino
Istituito15 maggio 1945
Capitani
reggenti
Dalibor Rccardi
Francesca Civerchia
SedeSan Marino
IndirizzoPiazza della Libertà
Sito webwww.congressodistato.sm

Il Congresso di Stato è l'organo esecutivo della Repubblica di San Marino.

Il Congresso, o comunque l'organo che ad esso diede origine, è comparso nei primi decenni del XVIII secolo e poteva considerarsi una parte del Consiglio Grande e Generale alla quale erano affidati compiti amministrativi e principalmente di consultazione negli affari politici e giuridici, senza che mantenesse poteri deliberativi. Il Congresso può anche essere considerato un'evoluzione della Congregazione Economica, istituita nel 1830 con funzioni di gestione economica dello Stato.

L'organo è stato istituito per legge il 15 maggio 1945.

L'organo esercita collegialmente le proprie attribuzioni. Tuttavia, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, eletto dal Consiglio Grande e Generale con un mandato di cinque anni, ha assunto nel tempo il ruolo di primo ministro. I Segretari di Stato sono politicamente responsabili davanti al Consiglio Grande e Generale e sono responsabili penalmente e civilmente davanti alla giustizia ordinaria.

Attualmente il Congresso di Stato si riunisce almeno una volta alla settimana.

Elezione

Il Congresso si compone di 10 segretari di Stato posti a capo dei settori di intervento della pubblica amministrazione.

I segretari di Stato devono essere eletti dal Consiglio Grande e Generale necessariamente tra i propri membri. L'elezione avviene con distinte votazioni a scrutinio palese per appello nominale per quanti sono i segretari di Stato da designare. La nomina dei segretari di Stato agli affari esteri e politici, agli affari interni e alle finanze, bilancio e programmazione è contestuale all'attribuzione delle funzioni, mentre per gli altri sette Segretari le funzioni vengono attribuite all'interno del Congresso stesso. L'affidamento delle deleghe ai singoli segretari è flessibile, per cui le responsabilità sui dicasteri possono essere scisse o accorpate, come il numero di componenti il Congresso non è vincolante.

L'incarico di segretario di Stato non può superare il massimo di dieci anni consecutivi e la successiva nomina non può avvenire se non trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'ultimo mandato.

L'organo cessa dalle sue funzioni se la totalità o la maggioranza dei membri del Congresso rimette il mandato al Consiglio Grande e Generale, oppure perché il Consiglio delibera la revoca dell'incarico a tutti i membri del Congresso. La cessazione del Congresso non implica elezioni anticipate. Diversamente da molti sistemi parlamentari, non è prevista la "mozione di sfiducia" da parte dell'organo legislativo.

Il Congresso è presieduto dai due capitani reggenti, ai quali non spetta diritto di voto ma svolgono unicamente funzione di coordinamento, direzione e impulso dei lavori e collegamento con l'organo legislativo.

Prerogative

Le prerogative del Congresso sono:

  • la definizione della politica generale dell'attività di governo, adottando i relativi provvedimenti
  • la definizione degli indirizzi di politica internazionale, deliberando in merito agli accordi e trattati internazionali ed a questioni rilevanti per la sicurezza della Repubblica
  • la definizione degli indirizzi dell'attività amministrativa particolare
  • l'approvazione dei progetti di bilancio preventivo e rendiconto consuntivo della pubblica amministrazione e delle aziende autonome
  • la proposta degli atti amministrativi di competenza del Consiglio Grande e Generale
  • il coordinamento dell'attività e delle attribuzioni dei singoli segretari di Stato
  • l'esercizio del potere di iniziativa legislativa
  • la proposta di adozione e la fornitura di pareri ai capitani reggenti in merito a decreti reggenziali di urgenza con forza di legge da sottoporre alla ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi pena la loro decadenza. Il Congresso si assume la responsabilità politica della proposta o del parere
  • la delibera su ogni altra questione prevista dalla legge o sulla quale ritenga opportuno deliberare.

Governi

Lo stesso argomento in dettaglio: Composizione del Congresso di Stato.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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