Il collegio elettorale di Abano Bagni è stato un collegio elettorale uninominale del Regno d'Italia per l'elezione della Camera dei deputati.
Il collegio uninominale venne istituito tramite regio decreto 14 giugno 1891, n. 280,[1] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 508 collegi elettorali.
Fu soppresso nel 1919 in seguito alla riforma che definì 54 collegi elettorali.
Nel 1892 comprendeva Abano Bagni, Mestrino, Rubano, Veggiano, Selvazzano Dentro, Cervarese Santa Croce, Saccolongo, Torreglia, Teolo, Rovolon, Battaglia, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Casalserugo, Maserà di Padova, Albignasego, Bovolenta, Polverara, Legnaro, Ponte San Nicolò.
Dal 1919 Abano Bagni divenne parte del collegio elettorale di Padova.
Nel collegio si svolsero votazioni per sette legislature.
Numero degli aventi diritto al votoAnno03000600090001200015000180001892189518971900190419091913Elettori
Percentuale dei votantiAnno0204060801001892189518971900190419091913Percentuale votanti
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 28 giugno 1892, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 74). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 75) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 77).
Il deputato Luzzatti venne sorteggiato per eccedenza nel numero di deputati professori il 6 marzo 1894 e il collegio fu riconvocato.
Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
Il deputato Luzzatti optò per il collegio di Oderzo e il collegio fu riconvocato.
Le votazioni si svolsero negli stessi 508 collegi uninominali già esistenti ma, come previsto dal regio decreto del 26 giugno 1913, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 92) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).