Ubi societas, ibi ius
Ubi societas, ibi ius è una locuzione in latino che significa "dove c'è una società, lì vi è il diritto". Qualsiasi società (istituzione o ordinamento) non può esistere senza darsi un diritto, e non può esserci diritto senza un'organizzazione sociale sottostante.
La locuzione potrebbe a prima vista sembrare di origine romanistica, tuttavia già nel 1924 il filosofo del diritto Alessandro Levi, nel saggio Ubi societas ibi ius, esordiva nel seguente modo[1]:
«L'origine della frase, da cui si intitola questo Saggio – frase che oggi è diventata quasi un luogo comune fra i giuristi – è, almeno per quanto a me risulta, assai oscura. Non si trova essa, che io sappia, nelle fonti romane, neppure nelle più tarde. Fu da principio, una di quelle massime di scuola, tramandate dalla tradizione orale, e poi accolta dagli scrittori come un insegnamento così diffuso che non valesse la pena di ricercarne l'autore? [...] fu una verità asserita dagli interpreti del diritto romano? Oppure un principio per la prima volta affermato da qualche giusnaturalista? [...] fino ad ora le mie indagini personali – non metodicamente, è vero, ma occasionalmente compiute – e le richieste rivolte in proposito a dotti cultori di storia del pensiero giuridico e filosofico son rimaste senza frutto. Mi auguro che questa mia confessione d'ignoranza mi procuri i desiderati lumi o, almeno, spinga qualche studioso a ricerche feconde di positivi risultati»
Come rileva Renato Federici[2], la formula Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas fu usata da Santi Romano nella prima edizione dell'opera sua più celebre: L'ordinamento giuridico del 1917[3]. In questa costruzione teorica, il concetto insito nella formula Ubi societas, ibi ius (dove esiste una società lì domina il diritto) assume un rilievo fondamentale. Infatti, per il Santi Romano le organizzazioni umane (ovvero le istituzioni) hanno creato le prime norme e non viceversa[4]. Alle fondamenta di detta tesi ci sono, dunque, le due asserzioni: Ubi societas, ibi ius[5] (laddove si forma una società lì domina il diritto) e ubi ius, ibi societas[5] (ovunque campeggi il diritto ivi esiste una società).
«Il diritto prima di essere norma, prima di essere un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione»[6]. E quindi «ogni ordinamento giuridico è un'istituzione, e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico»[7]. “Ubi societas ibi ius” è anche il bel titolo assegnato alla raccolta di scritti di Storia del diritto del prof. Umberto Santarelli, curata da Andrea Landi[8]. Sulla benefica funzione della formula ubi societas, ibi ius, si può ricordare quella di Faustino De Gregorio. Egli ha puntualizzato che la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici che si fonda sulla formula «ubi societas ibi ius» è risultata essenziale per «svincolare totalmente l'ordinamento canonico da quello civile»[9].
Invece un altro scritto recente, elaborato dal prof. Piero Bellini[10], esprime un'opinione altamente critica sulla reale validità di una delle due formule. Quella secondo cui “Ubi societas ibi ius”. Il dissenso si percepisce già dal titolo assegnato a questo studio: “Ubi societas ibi societas”. Questo saggio assai corposo, però, non apporta indizi nuovi circa l'aggiudicazione del conio delle due formule (“Ubi societas ibi ius”. “Ubi ius ibi societas”).
Altra posizione critica è quella di Riofrio,[11] per il quale non è necessaria una società molto popolosa perché esista il diritto. Per il rapporto giuridico basico o primario (in cui la legge è verificata) sono sufficienti soltanto due persone: un creditore e un debitore, qualcuno a cui un altro deve qualcosa in giustizia. Ad esempio, sebbene Robinson Crusoe fosse un cittadino britannico con tutti i diritti riconosciuti dalla Magna Carta, in realtà non aveva nessun diritto quando viveva da solo nella sua isola. Solo quando è arrivato Venerdì ha potuto chiedere ad un altro il rispetto dei suoi diritti. Quindi, la massima deve essere corretta: "dove ci sono due soggetti, c'è legge".
Note
- ^ Alessandro Levi, Ubi societas, ibi ius, in Saggi di teoria del diritto, Bologna, Zanichelli, 1924, pp. 47-94.
- ^ "Ubi societas ibi ius". "Ubi ius ibi societas". Alla ricerca dell'origine e del significato di due formule potenti (PDF), su Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli Enti pubblici, 19 luglio 2017.
- ^ Eugenio Ripepe, La teoria dell'ordinamento giuridico: Santi Romano, in Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto, Treccani, 2012.
- ^ «Se si ha riguardo al momento in cui le istituzioni sorgono e quindi comincia ad aver vita il loro ordinamento, si vede subito che questo momento non è determinato da una norma preesistente» (SANTI ROMANO, L'ordinamento giuridico, cit., § 16, p.50). In questa occasione il Romano richiama nella nota 37 il suo precedente studio del 1901 L'instaurazione di fatto di un ordinamento giuridico e ribadisce la sua distanza dalla posizione di G. JELLINEK, che al Federici sembra sia stata ripresa da H. KELSEN in non pochi aspetti: laddove Jellinek faceva precedere il momento giuridico della istituzione dello Stato da una situazione non giuridica ma di fatto, Kelsen parla di norma fondamentale che si conosce a posteriori. Su questo aspetto fondamentale della tesi di Santi Romano già altrove il Federici si è pronunciato favorevolmente; anzi si è permesso di specificare che gli ordinamenti giuridici primordiali sono sorti naturalmente (in contemporanea e in analogia) con l'origine ancestrale delle lingue: Guerra o diritto? (III ed.), p. 44, 345; Il diritto come strumento delle scelte economiche e sociali delle classi dominanti e come prosecuzione della politica con mezzi accettati (o subiti) dalla popolazione, in Oltre i confini. Studi in onore di Giuseppe Burgio, Sapienza Università editrice, 2014, p. 234; Collegamenti ed intrecci fra origine delle lingue, delle religioni e dei sistemi giuridici, in Rivista di studi politici internazionali, 2015, p. 120 ss. (PDF), su contabilita-pubblica.it.
- ^ a b Cfr. Santi ROMANO, L'ordinamento giuridico, cit., § 10., su treccani.it.
- ^ Santi ROMANO, L'ordinamento giuridico, cit., §§ 10 (p. 27), 13 (p. 40)., su treccani.it.
- ^ Santi ROMANO, L'ordinamento giuridico, cit., § 10, p. 27; nello stesso senso, §§ 13, 14, 15, 16 (p.41 ss.; 46 ss.)., su treccani.it.
- ^ U. SANTARELLI, Ubi societas ibi ius. Scritti di Storia del diritto (a cura di A. LANDI), Giappicheli, Torino, 2010., su treccani.it.
- ^ F. DE GREGORIO, Omnis potestas a Deo. Tra romanità e cristianità, Giappichelli, Torino, 2013, vol. 2, p. 77 (seguito della nota 11)., su giappichelli.it. URL consultato il 14 settembre 2017 (archiviato dall'url originale il 9 settembre 2017).
- ^ P. BELLINI, “Ubi societas ibi societas”. Considerazioni critiche sul fortunato adagio “ubi societas ibi ius”, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 2011, p. 155 ss. e p. 345 ss.; ripubblicato in un volume collettaneo dal titolo: Giuristi della 'Sapienza'. Questioni di filosofia del diritto (Introduzione di B. ROMANO; presentazione di L. AVITABILE), Giappichelli, Torino, 2015, p. 44 ss. Critica analoga era stata esposta già da D. BARBERO, Il sistema del diritto privato (1945), ora in D. BARBERO e A. LISERRE e G. FLORIDIA, Il sistema del diritto privato, Utet, Torino, 2001, p. XIV s., su dialnet.unirioja.es.
- ^ Metafísica jurídica realista : ser y cambio jurídicos, fuentes del derecho, la pirámide invertida | WorldCat.org, su www.worldcat.org. URL consultato il 9 febbraio 2023.
Voci correlate
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